Efficienza Energetica: Obblighi e Scadenze della Direttiva Europea 2023/1791

Secondo l’art.11 della DIRETTIVA EUROPEA 2023/1791 sull’efficienza energetica, gli Stati membri devono provvedere affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, attuino un sistema di gestione dell’energia al più tardi entro l’11 ottobre 2027.

Il SGE deve essere conforme alla ISO 50001, deve essere certificato da un Ente di Certificazione e mantenuto attivo negli anni successivi. Il SGE consente di individuare gli usi energetici più significativi per l’organizzazione e di ottenere un miglioramento della prestazione energetica, con conseguenti vantaggi energetici, economici e nell’ambito dei percorsi di decarbonizzazione, obbligatori o volontari, delle organizzazioni. La norma ISO 50001 è perfettamente integrabile con le altre norme ISO utilizzate dalle organizzazioni (esempio: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ecc.).

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, che non attuano un sistema di gestione dell’energia siano oggetto di un audit energetico.

L’audit energetico viene effettuato in conformità alla serie di norme UNI EN 16247 e consente di individuare possibili interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’organizzazione. L’audit energetico deve essere eseguito con una periodicità quadriennale da parte di Esperti in Gestione dell’Energia certificati UNI CEI 11339 oppure ESCo certificate UNI CEI 11532.

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