DM 12 settembre: aggiornate le regole per l’approvazione ed il rilascio dei Certificati Bianchi

Il 12 settembre è entrato in vigore il Dm con il quale per il prossimo quinquennio 2025-2030 vengono rilasciati dal Mase gli aggiornamenti alle regole sulle certificazioni al risparmio energetico mediante i Titoli di Efficienza Energetica. Sono così individuati i target nazionali sulla quantità di riduzione del consumo energetico da conseguire, incrementati anno per anno.

Prosegue la redazione e la trasmissione al Gse dei progetti che devono essere conformi ai metodi di valutazione e certificazione dei risparmi di cui all’Allegato 1 del decreto.

Un elenco non completo di progetti ammissibili è contenuto nell’allegato 2 del Dm, dove si riporta la categoria di intervento con relativo vettore energetico risparmiato.

Arera dovrà comunicare al Mase e al Gse entro il 31 ottobre la quota parte degli obblighi di risparmio che ciascun soggetto obbligato dovrà sostenere.

Sulla cumulabilità, in concomitanza di detassazione del reddito d’impresa e crediti d’imposta per l’acquisto di macchinari e attrezzature, o anche nell’ambito di progetti applicativi del PNRR o nell’ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, i certificati bianchi spettanti sono ridotti del 50%.

Una semplificazione è relativa al periodo di misura per il quale dopo tre anni il proponente può passare alla modalità semplificata, mentre altra è sulla misura della baseline che può avvenire a valle dell’avvio del progetto.

E’ riconosciuto un risparmio energetico addizionale per l’intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP nei casi in cui, oltre ad aver effettuato la diagnosi energetica in conformità all’allegato 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 presso gli stabilimenti, gli edifici e/o i siti interessati dall’intervento, il soggetto titolare del progetto sia dotato di sistemi di gestione dell’energia ISO 50001 o ambientali ISO 14001 ed altre certificazioni nel medesimo settore.

Il compito del Gse è anche quello di effettuare verifiche a campione, mediante ispezioni sugli interventi effettuati e verifica dei documenti presentati, nel corso dell’intera vita utile dell’oggetto di intervento per attestare gli effettivi risparmi di energia conseguiti e dichiarati.

Il Gse provvede a sottoporre al Mase la guida operativa entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto e lo stesso ministero dovrà dare approvazione con opportuno decreto (art.19).

Di seguito riferimento al Dm Ambiente 21 luglio 2025, che aggiorna la disciplina all’ottenimento dei certificati bianchi in conseguenza ad interventi che contengono il consumo energetico delle aziende nel prossimo quinquennio 2025-2030:

Torna in alto