Approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 settembre lo Schema di decreto legislativo recante “disposizioni integrative e correttive” al D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico sulle Rinnovabili), che semplifica la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Semplificazioni sulla realizzazione di impianti che non portano all’utilizzo di nuovo suolo, opere che ricadono in attività libera se non se su ambiente e paesaggio vi è un impatto nullo o limitato.
Il Dlgs 25 novembre 2024, n. 190 definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché perle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti. Vengono ricompresi anche gli impianti di accumulo.
Gli interventi possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale del paesaggio rurale.
E’ sostituita la definizione “avvio della realizzazione degli interventi” con la data “di assunzione dalla prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile”.
Sono aggiunte le definizioni quali “interventi edilizi”, “opere connesse”, “infrastrutture indispensabili”, “revisione della potenza”.
Vengono forniti migliori dettagli sulla “digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici”, dove sono adottati i modelli unici per la presentazione a) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata e b) delle istanze di autorizzazione unica mediante la piattaforma SUeR.
Sui “Regimi amministrativi” individuati in “attività libera”, “procedura abilitativa semplificata” e “autorizzazione unica”, per i quali sono disposti i rispettivi allegati che individuano gli interventi realizzabili, “un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue ovvero riconducibili a uno stesso soggetto proponente identificabile come unico centro di interessi”. Sono apportate alcune modifiche agli articoli che regolamentano i presenti regimi ammnistrativi.
Tra gli impianti che rientrano in attività libera tra gli interventi di nuova realizzazione (sezione I)
tra impianti solari fotovoltaici, come da decreto n.190
- di potenza inferiore a 12 MW,integrati su coperture di strutture o edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stessoorientamento della falda, senza modifiche della sagoma dellastruttura o dell’edificio
- inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici
- fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti
- impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale
- impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW checonsentono la continuità dell’attività agricola e pastorale
è aggiunto
- “impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali non di pregio, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento”.
Tra gli interventi su impianti esistenti (sezione II) è aggiunto
- “ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all’impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante”;
- “sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all’impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima sono riviste le dimensioni degli aerogeneratori”;
Inoltre l’art.12 del decreto originale regola le “zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi” dove “al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal Pniec al 2030, il gestore dei servizi energetici — Gse Spa (Gse) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio:
Entro il 21 febbraio 2026 ciascuna Regione e Provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi.
Nuova introduzione è sulla “risoluzione delle controversie”, dove l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisce meccanismi alternativi, gestiti dall’Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. ARERA assicura il contradditorio tra le parti, stabilisce i termini di durata massima delle procedure, assicura la gratuità delle medesime per ciascuna delle parti e ne favorisce lo svolgimento in modalità digitale.
Di seguito i decreti legislativi qui accennati e che regolano gli interventi in attività libera (Allegato A), interventi in regime di Pas (Allegato B) e gli interventi in regime di autorizzazione unica (Allegato C)


