Il Decreto Transizione – Aree idonee diventa operativo: cosa cambia

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Transizione sulle aree idonee per le fonti rinnovabili è entrato in vigore il 20 gennaio. Il provvedimento ha concluso il proprio iter parlamentare il 15 gennaio 2026, con l’approvazione della legge di conversione, ed è ora pienamente efficace nella sua versione definitiva.

Il decreto interviene su due ambiti principali: da un lato il Piano Transizione 5.0 (art. 1), dall’altro la disciplina delle fonti rinnovabili, con particolare attenzione all’individuazione delle aree idonee per gli impianti (art. 2). Le modifiche introdotte durante l’esame parlamentare si concentrano quasi esclusivamente su quest’ultimo articolo e sull’inserimento dell’art. 2-bis, relativo ai poteri speciali dello Stato (golden power).

Di seguito, una sintesi delle principali novità introdotte rispetto al decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, con riferimento al settore delle rinnovabili.

Le principali modifiche alla disciplina delle aree idonee

Gli interventi approvati in sede di conversione possono essere ricondotti a cinque ambiti fondamentali: agrivoltaico, procedimenti autorizzativi, aree industriali, ruolo delle Regioni e disciplina transitoria.

Agrivoltaico e fotovoltaico in contesto agricolo

Il decreto conferma la possibilità di installare impianti agrivoltaici nelle aree considerate idonee, purché sia garantita la prosecuzione effettiva delle attività agricole e zootecniche. Tale continuità deve essere assicurata attraverso soluzioni tecnologiche avanzate, come moduli sopraelevati e sistemi di agricoltura digitale.

Le Regioni sono chiamate a individuare le aree agricole idonee entro limiti percentuali ben definiti: la superficie destinata a tali impianti non potrà essere inferiore allo 0,8% né superiore al 3% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).

Nel corso della conversione è stato introdotto l’obbligo di presentare una dichiarazione asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che dimostri la capacità dell’impianto di salvaguardare la produttività agricola. In particolare, dovrà essere garantito il mantenimento di almeno l’80% della produzione lorda vendibile. I Comuni avranno il compito di verificare, nei cinque anni successivi alla realizzazione, la reale prosecuzione dell’attività agricola o pastorale. In caso contrario, sono previste sanzioni e il ripristino dello stato originario dei luoghi.

Il decreto chiarisce inoltre che, nel calcolo della SAU, debbano essere comprese le superfici occupate dagli impianti agrivoltaici e, su scelta regionale, anche le aree già qualificate come idonee per legge e situate in zone agricole. Le Regioni potranno inoltre stabilire limiti specifici a livello comunale, fermo restando il rispetto delle soglie complessive regionali.

Coordinamento e governance dei procedimenti

Tra le novità introdotte figura il rafforzamento del coordinamento amministrativo. In particolare, viene previsto il ricorso a un commissario speciale per la gestione delle procedure autorizzative relative agli impianti disciplinati dall’art. 20 del DL 1° marzo 2022, n. 17. Tale commissario opererà avvalendosi della piattaforma SUER, che assumerà il ruolo di amministrazione procedente.

Un ulteriore intervento riguarda l’individuazione di terreni agricoli di proprietà statale: in questo caso, l’Agenzia del Demanio dovrà acquisire anche il parere del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).

Aree industriali

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici e di produzione di biometano, viene eliminato il requisito dell’assoggettamento ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come condizione necessaria affinché un’area industriale possa essere considerata idonea.

Il testo precisa inoltre che le superfici interne a stabilimenti e impianti industriali, per essere qualificate come idonee, non devono essere destinate ad attività agricole, zootecniche o ad altre produzioni energetiche rinnovabili. Tale precisazione evita interpretazioni estensive che potrebbero incidere sul calcolo delle distanze di rispetto previste per le aree limitrofe (350 o 500 metri).

Regime transitorio

Infine, il decreto introduce chiarimenti in merito alla disciplina transitoria. Le nuove disposizioni non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del decreto, purché si tratti di procedimenti autorizzativi o abilitativi – incluse le valutazioni ambientali – che abbiano già superato la fase di verifica della completezza documentale.

Di seguito link alla Gazzetta Ufficiale

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-20&atto.codiceRedazionale=26A00238&elenco30giorni=false

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